DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) – Definizione delle liti fiscali pendenti

1 Premessa

Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella ?L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011.

La “manovra correttiva” contiene, tra l’altro, un condono avente ad oggetto i processi tributari pendenti, alla data dell’1.5.2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, la cui disciplina è pressoché identica, salvo alcune peculiarità, a quella prevista a suo tempo dall’art. 16 della L. 289/2002.

Occorre subito evidenziare che, a differenza di quanto accaduto nel 2002, il Legislatore non ha previsto un condono su determinate annualità d’imposta o su eventuali atti notificati dagli uffici impositori, in assenza di contenzioso (in particolare, non è stato riproposto il c.d. “condono tombale”).

Inoltre, si evidenzia che:

il versamento delle somme previste per la definizione delle liti pendenti all’1.5.2011 deve avvenire entro il 30.11.2011;

la domanda di definizione deve invece essere presentata entro il 31.3.2012;

fino al 30.6.2012, i processi definibili rimangono sospesi automaticamente, anche se il contribuente non ha intenzione di avvalersi della definizione.

2 Ambito applicativo della definizione delle liti

La definizione delle liti pendenti non riguarda la totalità dei processi fiscali, ma solo le cause:

relativamente alle quali il ricorso introduttivo è stato notificato alla controparte, al più tardi, il giorno 1.5.2011;

di valore fino a 20.000,00 euro;

in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

2.1 Liti definibili

La nuova disciplina richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite, quindi sono comunque escluse dalla definizione le cause che riguardano tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (es. ICI, TARSU, TOSAP, dazi, accise).

In presenza degli altri requisiti, è invece possibile definire i processi concernenti, ad esempio, IRPEF/IRES, IVA, IRAP, imposta di registro e imposta sulle successioni/donazioni.

Poiché la definizione delle liti è strutturata in maniera pressoché identica a quella a suo tempo prevista con l’art. 16 della L. 289/2002, sulla base di quanto era stato sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che:

sono definibili i ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento (“redditometro”, studi di settore, percentuali di ricarico, accertamenti basati sul consumo di fattori produttivi come nel “lavoro nero” o nel “tovagliometro”), gli avvisi di maggior valore degli immobili per compravendite soggette ad imposta di registro, gli avvisi con cui viene richiesta una maggiore imposta di successione a causa di infedeltà nella relativa dichiarazione;

se il contribuente, in merito agli atti di cui al punto precedente, omette il ricorso ma presenta impugnazione contro la successiva cartella di pagamento, tale causa non è definibile;

non sono definibili le cartelle di pagamento che derivano da omessi versamenti di imposte indicate nelle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, nonché da omessi versamenti di ritenute indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;

non possono essere definiti i processi che si riferiscono a somme chieste a rimborso dal contribuente (si pensi all’IRAP indebitamente pagata dal professionista che si ritiene privo di autonoma organizzazione).

2.2 Pendenza” della lite

La c.d. “pendenza” della lite deve sussistere, come detto, alla data dell’1.5.2011; pertanto:

da un lato, il ricorso deve essere stato notificato entro tale data, restando esclusi i ricorsi presentati dopo l’1.5.2011 contro atti che sono stati notificati prima della suddetta data;

dall’altro, occorre che, all’1.5.2011, la causa, nel senso processuale, sia ancora “in corso”, quindi che, per esempio, siano ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza (la causa può essere pendente anche se il giudice ha emanato la sentenza, ma questa non è ancora stata impugnata).

Il contribuente può quindi fruire della definizione se il ricorso è stato notificato, ad esempio, nel corso dell’anno 2008, e la causa, in ragione dell’eventuale appello proposto dal contribuente o dall’Agenzia delle Entrate, non sia ancora terminata.

2.3 Valore della causa

Sono definibili le liti fiscali di valore fino a 20.000,00 euro.

Tale importo:

deve essere riferito all’importo contestato nel ricorso introduttivo al netto di sanzioni e interessi;

coincide, di regola, con quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta, nel provvedimento impugnato.

Pertanto, è definibile un avviso di accertamento con cui vengono richiesti 50.000,00 euro, se le somme a titolo di imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi, sono al massimo pari a 20.000,00 euro.

2.4 Pluralità di liti definibili

In presenza di più liti pendenti che possono essere definite, il contribuente più decidere di chiuderne solo alcune, proseguendo il contenzioso in relazione alle altre.

3 Somme dovute per la definizione delle liti

Per quantificare le somme da versare, si fa riferimento al valore della lite.

Pertanto, come sopra indicato, occorre considerare, nella maggioranza dei casi, l’importo richiesto nel provvedimento impugnato a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi.

3.1 Cause di valore fino a 2.000,00 euro

Se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150,00 euro.

3.2 Cause di valore superiore a 2.000,00 euro

Se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000,00 euro, occorre versare:

un importo pari al 10% del valore della lite, se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa;

un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa;

un importo pari al 30% del valore della lite, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

Per calcolare l’entità delle somme da versare, può quindi essere necessario vagliare l’andamento del processo.

Si evidenzia che, talvolta, può essere difficile determinare l’importo da versare, posto che, ove il contribuente abbia vinto la causa solo in parte, il calcolo deve essere effettuato sia sulla “parte” di causa vinta sia su quella persa.

3.3 Somme riscosse in pendenza di contenzioso

Nel processo tributario, di regola il ricorso non sospende la riscossione, quindi il contribuente, anche se ha proposto ricorso, deve corrispondere le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate, anche se in certe circostanze solo in parte.

Tali somme sono scomputate dagli importi che il contribuente deve versare per effetto della definizione.

Se le somme già versate eccedono quelle che devono essere pagate per effetto della definizione:

non deve essere corrisposta alcuna somma per la definizione;

l’eccedenza viene restituita solo se l’Agenzia delle Entrate, in precedenza, ha perso la causa.

3.4 Recupero di aiuti di stato

Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

4 Versamento delle somme dovute per la definizione delle liti

Le somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti devono essere versate:

entro il 30.11.2011;

in un’unica soluzione.

5 Sintesi del procedimento di definizione delle liti

Schematizzando, la definizione delle liti pendenti avviene sulla base del seguente procedimento:

entro il 30.11.2011, occorre versare le somme dovute per le liti che si intendono definire;

entro il 31.3.2012, bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione delle liti pendenti;

fino al 30.6.2012, tutti i processi definibili sono sospesi in via automatica, anche se il contribuente non intende avvalersi della definizione;

le liti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione rimangono ulteriormente sospese sino al 30.9.2012;

entro il 30.9.2012, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare al contribuente il diniego di definizione, ad esempio perché la lite è di valore superiore a 20.000,00 euro; le somme versate entro il 30.11.2011 saranno restituite, compatibilmente con l’esito del contenzioso in corso;

entro il 30.9.2012, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Commissione tributaria o all’organo di giustizia ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello o di Cassazione) la regolarità del pagamento eseguito dal contribuente;

successivamente, il giudice dichiara estinto il giudizio.

6 Provvedimenti attuativi

Con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:

le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti;

le modalità di presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti;

le ulteriori disposizioni attuative della disciplina in esame.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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