Lo scorso 29 agosto è entrato in vigore il Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) che prevede la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata tra soggetti che hanno meno di 35 anni, impedendo così di fatto sia la partecipazione dio soggetti con più di 35 anni quella di soggetti non persone fisiche.
L’atto costitutivo deve essere costituito dal notaio sul modello standard ministeriale, comprensivo dello statuto, come citato dal nuovo art. 2463-bis c.c. ( introdotto dall’art. 3 comma 1 decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012, senza possibilità di variazioni o integrazioni, ciò permette di azzerare i costi notarili, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria, ma è comunque dovuta l’imposta di registro, i diritti camerali e i tributi per l’apertura della partita IVA.

E’ inoltre vietata la cessione delle quote ai soci che abbiano compiuto i 35 anni ed è nullo qualsiasi atto di trasferimento.
Il capitale sociale previsto per la costituzione va  da 1 Euro a 9.999,00 Euro da versare integralmente in denaro non in banca , ma solo nelle mani di coloro/colui che ne è l’amministratore, che deve essere necessariamente un socio. Sicuramente questo pone problemi dal punto di vista creditizio, dove saranno necessarie fideiussioni o garanzie personali o dei genitori per potervi accedere e poter fare impresa.

Questo nuovo modello di società è stato creato per contribuire alla crescita del paese e per dare nuove possibilità imprenditoriali ai giovani.

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