Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 12.2.2010 n. 3240, hanno stabilito che la regola dettata dall’art. 1 co. 208 della L. 23.12.96 n. 662 – in base alla quale i soggetti che esercitino contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di contribuzione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) sono iscritti esclusivamente nella Gestione previdenziale prevista per l’attività alla quale si dedichino in misura prevalente – si applica anche al socio di società a responsabilità limitata (srl) che eserciti attività commerciale nell’ambito della medesima e che, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. In tal caso la scelta della Gestione previdenziale presso cui deve avvenire l’iscrizione spetta all’INPS, secondo il criterio della prevalenza; inoltre l’ammontare della contribuzione dovuta si determina esclusivamente sulla base dei redditi derivanti dall’attività prevalente e con le regole vigenti nella Gestione di competenza.

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