Anche nel 2010, per effetto di quanto stabilito dalla L. 24.12.2007 n. 247, l‘aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, aumenta di un punto percentuale.

Si ricorda che sono tenute all’iscrizione alla Gestione separata INPS ex L. 335/95:

  • collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
  • professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti soggetti vengono distinti tra coloro che iscritti alla Gestione separata INPS non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;

coloro che sono iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, la L. 247/2007 ha previsto un graduale aumento dell’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo), fissandone l’importo in misura pari al 26% per l’anno 2010.

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