La Circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico invita le Camere di Commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 Euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro Imprese entro la scadenza del 29 novembre 2011.

Queste nuove indicazioni sono in contrapposizione con quanto previsto nella circolare 3645/C del 3 novembre 2011, nella quale lo stesso Ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell’impresa.

Tuttavia, nel frattempo, sono sopraggiunte numerose segnalazioni da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata sull’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi in questi giorni, che rendono impossibile il   rispetto di termini .

Infatti, nonostante la scadenza per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505.478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di Commercio dal 1° al 21 novembre.

Quindi la circolare suggerisce alle Camere di ritenere almeno fino all’inizio del nuovo anno come corretto anche l’adempimento tardivo. Il Ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

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