All’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera c’è un emendamento al decreto legge milleproroghe che rende sanabili le liti pendenti fino al 31 dicembre 2011 con spostamento della data per il versamento delle somme dovute al 31 marzo 2012, che diventerà 2 aprile visto che la data fissata cade di sabato.

La versione originaria del DL 98/2011, che aveva varato la sanatoria dei contenziosi ancora aperti con il Fisco, aveva fatto riferimento, per la data di pendenza al 31 maggio 2011, e aveva fissato l’appuntamento per il versamento delle somme al 30 novembre 2011.

Come nel caso del DL 98, non è stata riproposta la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle che era stata approvata con le sanatorie del 2002/2003.
Tuttavia l’emendamento approvato non sposta gli altri termini collegati alla sanatoria delle liti pendenti fissati dal DL 98, che anche se quasi tutti posteriori rispetto al 31 marzo, diventano, però, stringenti rispetto al nuovo calendario.

Cadeva già il 31 marzo, infatti, la data per la presentazione dell’istanza di definizione. Se il testo della norma approvata resterà immutato coincideranno sia il termine per il versamento che quello per la presentazione dell’istanza di definizione.

Anche gli altri termini restano immutati. Di conseguenza, le liti fiscali che possono essere definite anche nella nuova scadenza resteranno sospese come quelle della precedente “tornata” fino al 30 giugno 2012. Sono, entro la stessa data, sospesi anche i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Resta anche sospeso fino al 15 luglio 2012 il termine entro il quale gli uffici devono presentare ai giudici l’elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Queste ultime restano sospese fino al 30 settembre 2012, termine entro il quale gli uffici devono comunicare ai giudici l’esito del controllo sulla regolarità o meno dell’avvenuta definizione.

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