Da Italia Oggi del 12.05.11

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE PUÒ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI.

E’ quanto afferma il Tar Campania, Salerno, sezione prima, con la sentenza del 29 aprile 2011 n. 813 che ha esaminato l’applicabilità dell’istituto, chiarendo in primis che la disciplina del Codice «non pone alcuna limitazione all’avvalimento se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale». Da ciò quindi la portata generale dell’avvalimento, introdotto nell’ordinamento comunitario e nazionale al fine di rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio dell’imprenditorialità e garantire la massima partecipazione alle procedure di gara e la par condicio dei concorrenti. Per quel che attiene lo specifico profilo legato alla certificazione di qualità aziendale, la sentenza lo inquadra come «requisito speciale di carattere (pur sempre) tecnico-organizzativo», in quanto funzionale a garantire la stazione appaltante in fase esecutiva del contratto, rispetto alle modalità di gestione della struttura aziendale e alla sua efficacia sul processo operatore. Il Tar evidenzia come la certificazione di qualità è sempre intesa a garantire la (obiettiva) qualità dell’adempimento e non solo la (mera e soggettiva) idoneità professionale del concorrente pur sempre strumentale alla prima. I giudici quindi non aderiscono alla tesi giurisprudenziale per cui (una volta chiarito che l’avvalimento è la regola e le sue limitazioni le eccezioni) che la detta certificazione debba necessariamente far capo (salvo il riscontro di abusi e la doverosa verifica di effettività) unicamente al concorrente con conseguente impossibilità di ausilio per avvalimento.. Dal punto di vista operativo il soggetto che finirebbe per prestare la certificazione non dovrà limitarsi al prestito del solo «documento» contenente la certificazione, ma sarà tenuto a mettere a disposizione del soggetto avvalente, «il complesso della propria organizzazione aziendale ovvero il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». I giudici ammettono quindi che, in questo caso, l’impresa concorrente possa assumere le vesti di un mero centro di imputazione di rapporti giuridici e limitare la sua attività al coordinamento delle prestazioni dell’impresa ausiliaria. Rimane ferma però la responsabilità di carattere solidale tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria.

I GENERAL CONTRACTOR IMPUGNANO IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEGLI APPALTI

di Mauro Buzio*  – Italia Oggi del 12.05.11

* presidente Anisig (Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche)

Il possesso del patentino per il settore degli specialisti del sottosuolo è una condizione obbligatoria inserita anche nel nuovo regolamento del codice degli appalti pubblici, che entrerà in vigore il prossimo 9 giugno, dove all’art. 79 comma 19, si afferma che «Per la qualificazione nelle categorie specializzate, relativamente alla I classifica di importo l’impresa deve dimostrare che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato».

Questa condizione deve avere allarmato le grandi imprese generali, che, nonostante il patentino sia stato inserito come obbligo all’interno del contratto siglato da Ance (associazione alla quale afferiscono la maggior parte delle imprese generali) e dai sindacati, adesso si sono accorte del problema e hanno deciso di impugnare, in via eccezionale avanti al capo dello stato, il nuovo regolamento del codice unico degli appalti.

Il perchè è presto detto. Il nuovo Regolamento, modificando la declaratoria della cat. Soa OS21, induce gli operatori specializzati a una riqualificazione della stessa e istituendo anche una nuova Soa dedicata alle imprese geotecniche, la OS20B, obbliga gli operatori interessati alla qualificazione secondo i nuovi criteri.

Per riqualificarsi in OS21 e per possedere la nuova Soa OS20B occorrerà finalmente dimostrare di avere alle proprie dipendenze personale qualificato dotato di patentino, e ciò per le imprese generali, che hanno sempre posseduto le categorie superspecialistiche senza alcun onere ma solo con il fatturato realizzato utilizzando le capacità operative delle subappaltatrici, costituisce indubbiamente un grosso danno (ovvero le costringerebbe a investire oppure a perdere categorie Soa acquisite).

Si cerca, in altri termini, di concludere l’operazione che ha portato già allo stralcio dell’allegato A1 ripristinando i vecchi criteri di ottenimento delle Soa e perpetuando cosi quel regime di concorrenza distorta indotto dal proliferare incontrollato di società, prive di quella effettiva specializzazione, che si dovrebbe concretizzare invece nel possesso di adeguata struttura operativa (personale e attrezzature).

Eliminando dal regolamento l’obbligatorietà del patentino si vanificherebbero tra l’altro il tempo e le risorse economiche destinati nei mesi scorsi alla formazione di oltre mille addetti, formati anche grazie al sistema bilaterale del Formedil, di cui l’Ance è parte integrante.

Se a ciò si aggiunge la richiesta di aumentare la quota di opere speciali fruibile dalle imprese generali per incrementare la loro Soa, si completa un quadro assai deprimente che intende relegare sempre più le imprese superspecialistiche a un ruolo meramente marginale nel sistema degli appalti pubblici, a tutto detrimento di quella qualità di esecuzione dei lavori pubblici, troppo spesso sbandierata solo a parole dai nostri massimi rappresentanti dell’imprenditoria nazionale.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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