LA CORTE DI CASSAZIONE CAMBIA ROTTA SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMPLIA LA SUA PORTATA

Fino a ieri tutti i collegi di legittimità avevano sostenuto che soltanto gli enti dotati di personalità giuridica strutturati in forma societaria o pluripersonale potevano essere gravati degli obblighi nascenti dal dlgs 231/2001.

Il 20 aprile 2011 invece la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15657  ha respinto il ricorso di una piccola azienda di Caltanissetta coinvolta nell’ambito di un’inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti e con un’inversione di tendenza sulla portata applicativa della 231 ha previsto l’applicazione delle dette norme sulla responsabilità amministrativa degli enti anche all’impresa individuale.
Fermo restando che requisito per l’applicabilità della 231 è la personalità giuridica si muove dalla premessa che l’attività d’impresa fa comunque capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica. Quindi l’impresa individuale può essere assimilata ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore . Infatti per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore come persona fisica.
La Cassazione poi precisa che è indubbio a questo punto che la disciplina dettata dal dlgs 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata unipersonali, infatti molto spesso le imprese individuali ricorrono a una organizzazione interna talmente complessa che prescinde dall’ intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche e che invece spesso coinvolge la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore, ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale.
Una interpretazione delle norma orientata alla Carta fondamentale, dicono i giudici, dovrebbe indurre a conferire all’articolo 1 della 231 «una portata più ampia», tanto più che «non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a esclusione ma, semmai, ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma».


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