L’art. 13-ter del Dl n. 83 del 2012, c.d. “decreto sviluppo”, prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi in questione può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cioè Caf e professionisti abilitati.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre, l’Agenzia chiarisce che:
– le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma;
– sulla base dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida – in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati – una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

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