Visto il numero di contratti a progetto che vengono attivati ogni anno, soprattutto nei confronti di giovani donne, è importante conoscere quali siano le “regole” da seguire in caso di gravidanza della collaboratrice. Infatti è interesse della collaboratrice conoscere quali siano le tutele previste, ed è interesse dell’ azienda conoscere quali siano i costi da sostenere.

In caso di gravidanza della collaboratrice a progetto, la stessa ha diritto  alla sospensione del rapporto e alla proroga della scadenza del contratto di 180 giorni, a meno che ” il contratto stipulato con il collaboratore non contenga disposizioni a lui più favorevoli”, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 276/2003. Il D.M. 12/07/2007 ha poi esteso l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità anche alle collaboratrici a progetto. Il periodo in cui la collaboratrice deve astenersi dal lavoro, sono gli stessi delle lavoratrici dipendenti, ossia:

  • due mesi prima della data presunta del parto;
  • eventuale periodo intercorrente tra data presunta ed effettiva del parto;
  • tre mesi dopo la data del parto (è possibile attuare la c.d. “flessibilità” dell’astensione obbligatoria, che consente di assentarsi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo);
  • interdizione anticipata.

Per tutto il periodo di astensione obbligatoria (quindi compresa l’eventuale interdizione anticipata) spetta alla collaboratrice un’indennità pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile, a condizione che non vi sia iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria e che nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile vi sia stato accredito contributivo di almeno 3 mensilità.

E’ inoltre riconosciuto – a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in corso di validità – il diritto al congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 3 mesi e con un’indennità pari al 30% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

La domanda di indennizzo deve essere redatta su apposito modulo (disponibile sul sito INPS) prima dell’astensione dall’attività lavorativa e comunque entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile.

Ed ora arriviamo al punto dolente: a chi spetta il pagamento dell’indennità? A differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati, per le collaboratrici a progetto il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, e non è prevista alcuna integrazione da parte dell’azienda. I tempi di erogazione dell’Istituto non sono sempre velocissimi. Per il committente non ci sono costi aggiuntivi da sostenere. Inoltre si sottolinea che il committente è tenuto, alla scadenza del contratto (prorogato), a corrispondere il compenso pattuito, a meno che la prestazione non sia divenuta nel frattempo non più utile: la risposta ad interpello del Ministero del lavoro n. 39 del 2009 chiarisce infatti che qualora l’assenza per gravidanza abbia inciso negativamente sulla realizzazione del progetto di lavoro, potrebbe considerarsi in linea con il principio di correspettività del contratto non corrispondere il compenso concordato.

© 2015 Corporate Advisors S.r.l P.Iva 09639941005 | Realizzato con ♥ da mochi design
Top
Follow us: