Dal punto di vista fiscale il Regno Unito è uno dei paesi più competitivi per le società e per gli imprenditori

Infatti il sistema britannico prevede imposte societarie tra le più basse in Europa; forti incentivi come deduzioni fino al 100% e agevolazioni per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; un efficiente sistema di applicazione e controllo dei trattati sulla doppia imposizione; tasse personali competitive; una minima contribuzione in materia di servizi sociali; la possibilità di ammortizzare i costi per beni capitali con i profitti tassabili.

Il diritto inglese richiede alle società di tenere le scritture contabili in regola e di preparare, altresì, per ogni anno finanziario il conto economico da depositare presso la Companies House, mentre non vi sono particolari prescrizioni legali per le imprese individuali. Per le partnership è invece previsto l’obbligo di tenuta delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati nell’acquisto e vendita di beni. Le scritture contabili devono essere mantenute per almeno 6 anni. Nel rispetto dei principi internazionali e comunitari sul divieto della doppia imposizione fiscale i residenti in UK sono soggetti al pagamento delle tasse personali sul complessivo reddito prodotto, mentre i soggetti non residenti in UK sono soggetti alle imposte nel Regno Unito solo limitatamente al reddito qui prodotto. L’aliquota massima dell’imposta sul reddito è del 50% e sarà tagliata al 45% dal 2013 per i redditi superiori a £ 150,000 annui. I redditi sino a £ 35.000 sono soggetto alla aliquota del 20% , ed al 40% da £ 35.000 sino a £ 149.000.

La Corporation Tax, cioè l’imposta gravante sui profitti complessivi tassabili, conseguiti dalla società residente in modo stabile nel Regno Unito e sui profitti conseguiti dalla società nel Regno Unito grava, altresì, sulle società che pur non essendo residenti nel Regno Unito, presentano uno stabilimento permanente (permanent establishment) in tale Paese.
Per permanent establishment si intende la società che possiede una sede fissa (branch, office, workshopor factory, building site o similari) in Uk o che nello stesso possiede un proprio agente. Se la sede fissa, tuttavia, svolge attività meramente preparatorie o ausiliarie non si avrà una permanentestablishment. Una società sarà pertanto soggetta a tassazione se risulta incorporata nel Regno Unito e/o se la sua attività è principalmente svolta in tale Paese. Si badi bene, che se la società è contemporaneamente residente in UK ed in un altro Paese europeo, in base al sopramenzionato principio del divieto della doppia imposizione, occorre preliminarmente stabilire dove detta società risulta avere la propria residenza. Resta salvo, in ogni caso, il generale obbligo di contribuzione sulla parte di profitto realizzato in UK. L’imposta è applicata con riferimento al periodo contabile della società (che normalmente si estende in 12 mesi), e viene amministrata/riscossa dal Servizio per la Riscossione e le Dogane di Sua Maestá (HerMajesty’sRevenue and Customs), simile all’Agenzia delle Entrate italiana.
Per l’anno 1 Aprile 2012 – 31 marzo 2013 é del 24%, che si applica sia alle società residenti che a quelle non-residenti nel Regno Unito. Dall’Aprile 2013 è prevista una riduzione progressiva di un punto percentuale per anno sino al 2014 sino ad arrivare in tale anno ad una imposizione fiscale societaria pari al 22%, costituendo così una delle imposizioni più basse a livello mondiale. Per profitti sotto £ 300.000 l’imposta è del 20%.

L’imposta, calcolata sull’intero profitto tassabile (nel caso sia superiore a £1,5 mil), può essere frazionata nel caso di associazione di società (e solo se la società residente in UK controlli altre società residenti o meno in UK). Nel caso di società con più residenze si applica la clausola del “tie-breaker” ovvero occorre fare riferimento alla residenza della sede direttiva effettiva (effectiveplace of management), ovvero al luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale per la conduzione dell’insieme delle attività dell’impresa. Dal luglio 1999, è prevista la possibilitá di avvalersi dell’auto-accertamento mediante il quale la società autocertifica, assumendosene la piena responsabilità, i propri profitti. Come sopra accennato, eventuali errori (seppur meramente colposi) in tale attività sono passibili di pesanti sanzioni. Per quanto riguarda l’IVA (VAT), esistono tre diverse fasce di imposizione: a) il 20% che si applica alla maggior parte dei beni; b) il 5% che si applica alle fonti energetiche domestiche; c) una esclusione totale per un limitato paniere di beni come ad esempio il vestiario per bambini ed I prodotti alimentari. La costituzione di una società nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea.

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