EFFETTI DELLA DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI TRASFERIMENTI OPERATI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE A FAVORE DI PIÙ COEREDI O DONATARI

Nella ris. 15.3.2011 n. 33, l‘Agenzia delle Entrate esamina gli effetti della decadenza dall’agevolazione prima casa (goduta in relazione alle sole imposte ipotecaria e catastale), in caso di trasferimenti operati per successione o donazione a favore di più coeredi o donatari.

Applicazione dell’agevolazione prima casa ai trasferimenti per successione o donazione

A norma dell’art.  69 co. 3 della  L. 342 / 2000, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa nel caso in cui oggetto di successione o donazione sia un immobile non di lusso per il quale anche uno solo dei beneficiari sia in possesso dei requisiti agevolativi previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al  DPR 131/86 e presti le necessarie dichiarazioni.

Pertanto, possono godere del beneficio dell’applicazione delle imposte in misura fissa anche coeredi o donatari che non sono in possesso dei requisiti. In tal caso, ci si può domandare quali effetti la dichiarazione mendace del dichiarante riverberi sull’agevolazione goduta dagli altri coeredi.

Effetti della decadenza e della mendacità delle dichiarazioni prestate da un coerede

In proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • nel caso in cui il coerede (o donatario) presti una dichiarazione mendace, la decadenza dall’agevolazione si perfeziona in capo a tutti gli eredi, di modo che tutti devono restituire le imposte risparmiate, ma la sanzione sarà applicabile al solo erede che ha prestato la dichiarazione mendace;
  • nel caso in cui l’erede (o il donatario) che abbia prestato la dichiarazione non trasferisca la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dal trasferimento immobiliare, la decadenza dall’agevolazione opera per intero, ma il recupero dell’imposta, come anche la sanzione, saranno applicate al solo erede (o donatario) che abbia reso la dichiarazione;
  • ove il beneficiario dichiarante rivenda l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto per successione o donazione, e non proceda entro 1 anno ad acquistare una nuova abitazione principale, la decadenza opera per intero, sicché tutti gli eredi (donatari) perdono il beneficio, ma il recupero dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni si applicano solo in capo al dichiarante;
  • ove la rivendita dell’immobile agevolato prima dei 5 anni venga operata da un erede (donatario) diverso da quello che aveva prestato le dichiarazioni, non si realizza nessuna decadenza dall’agevolazione, neppure in capo al soggetto che ha effettuato l’alienazione infraquinquennale.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

 

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