I compensi degli amministratori sono deducibili e l’Amministrazione non ha il potere di sindacarne l’importo. Secondo la Cassazione 24957/2010 è necessaria una delibera esplicita che ne preveda l’elargizione.

A pochi mesi di distanza dall’ ordinanza che aveva dichiarato indeducibili i compensi degli amministratori nelle società di capitali, in base ad una lettura discutibile dell’art. 62, Tuir ante riforma Ires, la Corte di Cassazione rimette le cose in ordine.
Con sentenza depositata il 10 dicembre scorso n. 24957/2010 infatti, la Cassazione dà per scontata la deducibilità dei compensi degli amministratori pagati da società di capitali – purché siano formalizzati con delibera – e rimette all’esclusiva scelta dell’impresa la determinazione del loro importo
Compensi deducibili e importo insindacabile dal Fisco
La sentenza della corte di cassazione 10 dicembre 2010, n. 24957 ha affermato la piena deducibilità dei compensi amministratori deliberati e liquidati dalle società di capitali e ha chiarito che l’amministrazione finanziaria non ha il potere di disquisire sui loro importi o di riportarli al cd. “valore normale”.
La “confusione” interpretativa che s’è creata sulla questione della deducibilità dei compensi degli amministratori è annosa. La corte di cassazione, con la sentenza richiamata, cerca di ristabilire chiarezza, facendo forza sul richiamo di precedenti pronunce conformi, ma senza esplicitamente rinnegare la recente ordinanza n. 18702 dello scorso 13 agosto 2010 che dichiarava l’indeducibilità dei compensi ad oggetto.
Va dunque considerata scontata la deducibilità dei compensi degli amministratori, il dato rilevante è quindi il concetto di insindacabilità del loro importo da parte dell’amministrazione finanziaria. Ciò è assolutamente condivisibile in quanto era da considerarsi inaccettabile un’interpretazione che negava a monte la deducibilità dei compensi degli amministratori delle società di capitali assimilandoli a quelli  degli imprenditori individuali, così come la possibilità di appellarsi ad un comportamento antieconomico per sindacare l’importo dei compensi medesimi.
Ad aggiungersi che, essendo il compenso degli amministratori deducibile per cassa, il pagamento di importi particolarmente alti non comporta un danno per l’erario in quanto la tassazione in capo all’amministratore persona fisica può arrivare al 43% (a cui vanno aggiunte le addizionali Irpef e gli oneri contributivi in capo alla società e all’amministratore), mentre quella in capo alla società di capitali è limitata.
Inerenza e congruità dei compensi
Il Tuir comprende i compensi tra gli oneri deducibili. Ciò posto, ci si può occupare eventualmente della congruità degli importi corrisposti e non già della loro deducibilità. Tale aspetto è stato peraltro oggetto di una recente risposta del ministero dell’economia del 30 settembre scorso, che riportava l’attenzione al principio di inerenza, stabilendo che la deducibilità dei compensi fosse comunque condizionata al rispetto di detto requisito.
Non esistono disposizioni nel Tuir o nella norma antielusiva (art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) che legittimino il Fisco a procedere alla contestazione della congruità dei compensi degli amministratori.
Deliberazione esplicita
Guardando poi alle norme del codice civile, si può affermare che la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori sia da determinarsi sulla base del consenso che si forma tra le parti. e sulla base di questo principio non v’è spazio al riconoscimento di un potere di valutazione in termini di congruità dell’importo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Ecco pertanto che, come ricorda la cassazione, ciò che rimane condizione indefettibile per la deducibilità fiscale dei compensi è certamente la necessità di formalizzare la decisione di assegnazione degli stessi per mezzo di delibera, nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile.
In tal senso la mera approvazione del bilancio nel quale il compenso viene accolto non può considerarsi sufficiente al fine del riconoscimento della deducibilità , ma è necessaria una deliberazione esplicita.
Va ricordato che è da considerarsi sempre legittima, ai fini della deduzione del compenso, l’adozione dello stesso per mezzo di una singola delibera assembleare che fissi l’emolumento, senza passare anche per una delibera del consiglio di amministrazione.

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